A: Docenti, Personale ATA
In merito alla firma del registro elettronico, si ricorda che la firma è un obbligo, bisogna ricordarsi di firmare all’inizio della lezione, subito dopo aver fatto l’appello, ovvero il registro elettronico deve essere compilato con cura in tempo reale.
Le attività in classe sono certificate da due documenti amministrativi il registro di classe e il registro dell’insegnante.
La valenza e tenuta di questi due documenti è regolata da precise norme e in particolare, per quanto attiene al Registro di classe, i riferimenti normativi sono:
- art 41 R. D. n. 965 del 1924, art 69 R.D. n 969 del 1924, art 78 R.D. n. 1190;
- M. 2 agosto n.236 del 1993;
per quanto attiene al Registro del professore, si fa riferimento alla seguente documentazione:
- M. 5 maggio 1993
- M. n.252 del 1978.
Ogni docente ha il dovere di compilare attentamente il registro di classe e il registro personale e tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del Consiglio di Classe, specificatamente per quanto attiene il processo di apprendimento degli alunni, la valutazione degli stessi e la relativa certificazione.
Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 208196 del 1997). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare.
La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Tutti i docenti dell’Istituto sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note normali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo, sul registro elettronico.
Il docente della prima ora di lezione deve obbligatoriamente inserire le assenze e i ritardi.
La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere effettuata solamente durante l’ora a cui si riferisce.
Non è, cioè, possibile, per il docente, “firmare” ore di lezione che siano già terminate oppure che non siano ancora iniziate.
A ogni operazione di “firma virtuale” del registro, il docente registra e attesta anche la presenza in classe degli studenti.
I docenti sono pertanto tenuti a verificare l’effettiva presenza degli studenti, tramite la funzione “Appello”.
Il docente è direttamente responsabile della corretta gestione di tali operazioni.
Nel caso remoto di omessa firma è necessario comunicare per iscritto alla Dirigente Scolastica la richiesta e la relativa motivazione per poter sbloccare il registro.
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